Nel caso di specie, la neoinsediata giunta comunale, al fine di onorare il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, degli allegati e della nota di aggiornamento al Dup, aveva trasmesso i documenti di programmazione ai consiglieri senza il parere dei revisori sul Dup. Quest'ultimo, privo di protocollo, è stato consegnato, in una prima versione, ai soli consiglieri della commissione bilancio, successivamente inviato via e-mail ai consiglieri ed, infine, allegato alla delibera del consiglio comunale e inserito nel programma di gestione documentale informatica. A seguito di tale procedura seguita per il deposito del parere del revisori, gli esponenti dell'opposizione hanno impugnato i provvedimenti di programmazione per il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 174, comma 2, del Tuel e fissato dal regolamento di contabilità dell'ente nei 15 giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione del Dup.
Il Tar Toscana, con l'ordinanza n. 284/2020, ha affermato che il rinnovo degli organi rappresentativi, a norma del regolamento comunale di contabilità, incide solo sul termine per la presentazione del bilancio e del Dup al consiglio comunale, ma non anche sugli altri aspetti procedurali per la sua approvazione e, in particolare, non elide il termine di 15 giorni previsto in favore dei consiglieri per l'esame dei documenti corredati dal parere dei revisori, che deve essere reso in forma chiara ed espressa. Conseguentemente, i giudici amministrativi hanno ordinano al Comune di procedere ad una nuova approvazione del Dup da parte del consiglio comunale, nel rispetto delle prerogative dei suoi componenti. Nelle more della riapprovazione degli atti contabili, secondo il Collegio, non vanno invece sospesi gli effetti del Dup e del bilancio.
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